Il D.lgs. 33/2013 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” all’art. 2 bis co.3 stabilisce che la medesima disciplina in tema di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi “in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, … alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.
Per trasparenza si intende l’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
La Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, all’Allegato 1 stabilisce i dati ed i documenti che gli enti di cui all’art. 2 bis co.3 D.lgs.33/2013 devono pubblicare sui propri siti internet.
L’ANAC inoltre nelle FAQ relative alla trasparenza precisa “Gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale che abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro, attesa la rilevanza pubblicistica delle prestazioni erogate in nome e per conto del SSN sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse svolta”.
Pertanto il Centro Medico San Biagio srl, essendo una Società accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale e avendo un bilancio superiore ai 500.000 euro, esclusivamente in relazione all’attività di pubblico interesse svolta in nome e per conto del SSN, pubblica i dati e documenti in conformità alla normativa citata all’allegato 1 della Delibera 1134/2017.
La Società inoltre pubblica i documenti e i dati previsti dalla Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 della Regione Veneto e dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco).
Responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi è l’Ufficio Amministrazione.
Il Centro Medico San Biagio Srl a socio unico, in relazione alle attività di pubblico interesse, non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici nei confronti di soggetti terzi.
Carta dei servizi e standard di qualità
Non vi sono ricorsi in giudizio da parte di titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti del Centro Medico San Biagio Srl a socio unico.
I costi contabilizzati relativi ai servizi erogati agli utenti sono ricavabili dal bilancio pubblicato nella presente sezione alla voce “Bilanci”.
Per le liste di attesa il Centro Medico San Biagio Srl a socio unico si attiene a quanto stabilito dalla ULSS n.4 “Veneto Orientale” . Si riporta di seguito il link dove trovare le informazioni attinenti alle liste d’attesa http://www.ulss10.veneto.it/tempi
Il Centro Medico San Biagio Srl a socio unico non programma né realizza opere pubbliche
Accesso civico semplice
L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria in base al D.lgs. 33/2013 e a quanto stabilito dall’ANAC.
La richiesta di accesso civico deve essere presentata all’ufficio Amministrazione, all’indirizzo info@centromedicosanbiagio.it, il quale pubblicherà sul sito istituzionale il documento entro 30 giorni dalla richiesta.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ed è gratuita.
Accesso civico generalizzato
L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e i documenti, relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (interessi pubblici o privati previsti dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013).
Vista l’attività svolta dal Centro Medico San Biagio Srl a socio unico, le richieste di accesso generalizzato potranno riguardare dati e documenti attinenti solamente alle prestazioni erogate in nome e per conto del SSN.
Le richieste non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.
Le richieste devono essere indirizzate all’ufficio Amministrazione, mail: info@centromedicosanbiagio.it.
Le richieste verranno valutate al fine di prevedere l’accoglimento, il rifiuto, il differimento o la limitazione delle stesse.
Della decisione presa sarà data espressa motivazione.
Registro degli accessi
Al momento non sono pervenute richieste di accesso civico e quindi non è ancora stato predisposto un registro degli accessi.
MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO
Il Centro Medico San Biagio Srl ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità al D. Lgs 231/2001 ed un Codice Etico di Gruppo (Garofalo Health Care S.p.A.) quale strumento di gestione ed elemento effettivo della strategia e dell’organizzazione aziendale. In particolare l’Organo Amministrativo ha recepito il Codice Etico di Gruppo in data 15.12.2021 ed approvato aggiornamento del proprio Modello 231 in data 15.12.2021
Codice Etico
Il Codice Etico del Gruppo Garofalo Health Care è stato elaborato per definire con chiarezza i valori etici del Gruppo, che costituiscono l’elemento base della cultura aziendale, nonchè le regole di comportamento da rispettare nell’espletamento delle attività professionali e le regole di condotta da seguire nei rapporti con gli azionisti, i clienti, i fornitori, i colleghi, la Pubblica Amministrazione e con tutti gli altri stakeholder con i quali il Gruppo si relaziona.
Modello 231
Il Modello 231, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del decreto medesimo).
Il Consiglio di Amministrazione del Centro Medico San Biagio S.r.l ha nominato l’ Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 e a promuoverne il suo costante aggiornamento.
L’Organismo di Vigilanza del Centro Medico san Biagio S.r.l., avv. Maria Silvia Rettore, svolge i controlli quale organismo con funzioni analoghe all’OIV.
Ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 231 può essere segnalata all’Organismo di Vigilanza.
Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo EMail: odv@centromedicosanbiagio.it
Al fine di garantire la disponibilità, per i potenziali segnalanti, di un ulteriore canale che rispetti i requisiti di cui alla normativa in materia di whistleblowing, le segnalazioni possono altresì essere trasmesse via email al seguente indirizzo di posta elettronica personale (non afferente al dominio della Società) al quale accede solo l’Organismo di Vigilanza mail: avvocati@studiolegaletosello.it
Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima ed indirizzate all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza del Centro Medico San Biagio Srl all’indirizzo di posta ordinaria dell’O.d.V. presso Studio Legale Associato Tosello & Partners, Piazzale Stazione n.6 , 35131 Padova.
Clicca qui per scaricare il Modello 231 – Parte generale
L’Organo di Vigilanza Centro Medico San Biagio S.r.l. svolge i controlli quale organismo con funzioni analoghe all’OIV.
In attuazione delle disposizioni previste dall’art.15 “Trasparenza” della Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016” si pubblicano i budget assegnati al Centro Medico San Biagio S.r.l.a socio unico dalla ULSS n.4 “Veneto Orientale” relativi agli ultimi 5 anni.
La società “Centro Medico San Biagio S.r.l. a socio unico” rende noto, anche ai sensi e per gli effetti di cui art.10, comma 4, della Legge 8 Marzo 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che Assicurazioni Generali S.p.A. presta a favore della società “Centro Medico San Biagio S.r.l. a socio unico” la copertura assicurativa in ordine alla responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, in forza del Contratto di cui alla polizza n. 371019843 stipulato in data 15 novembre 2017, che prevede i seguenti massimali:
€ 2.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi ( R.C.T.), con il limite di:
– € 2.500.000,00 per ogni persona;
– € 2.500.000,00 per danni a cose.
B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), con il limite di:
– € 2.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro.
CUSTOMER SATISFACTION
Il gradimento da parte dei pazienti per i servizi erogati dalla struttura è molto elevato:
EVENTI AVVERSI ( ex art.2 comma 5 L.24/2017)
La relazione annuale sugli eventi avversi è pubblicata di seguito:
La società “Centro Medico San Biagio S.r.l. a socio unico” ha adottato il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.